Maxi-sanzioni per lavoro nero: in vigore i nuovi importi

05 marzo 2024

Dal 2 marzo in vigore le nuove sanzioni contro il lavoro nero: per le aziende la multa per irregolarità contrattuale arriva fino a  46.800 euro, a cui si aggiungono aggravanti e maggiorazioni.

Lo stabilisce il DL 19/2024 (l’ultimo Decreto PNRR) in vigore dal 2 marzo 2024, con la modifica dell’articolo 1 comma 445 della legge 145/2018, pensato in modo particolare per le irregolarità nei cantieri.

Sanzioni lavoro nero: importi da marzo 2024

La nuova norma si applica a qualunque datore di lavoro privato che non effettua la comunicazione obbligatoria preventiva di instaurazione del rapporto subordinato. L’unica esclusione è quella relativa al lavoro domestico.

Il DL 19/2024, all’articolo 29, interviene sulla maxisanzione applicata sugli importi ordinari:

  •          da 1.800 a 10.800 euro per ogni lavoratore irregolare impiegato fino a 30 giorni;
  •          da 3.600 a 24.600 euro per ogni lavoratore irregolare impiegato fino a 60 giorni;
  •          da 7.200 a 43.2000 euro per ogni lavoratore irregolare impiegato oltre 60 giorni di effettivo lavoro.

La maxi-sanzione scattava fino ad oggi in caso di recidiva, impiego di extracomunitari senza permesso di soggiorno o di  minori under 16 e di  percettori del reddito di cittadinanza.

Ebbene, il nuovo provvedimento ha innalzato al 30% la maxisanzione già prevista al 20%. La multa, pertanto, dal 2 marzo 2024 arriva ai seguenti importi:

  •          da 1.950 a 11.700 euro per ogni lavoratore irregolare, in caso di impiego fino a 30 giorni effettivi (in caso di recidiva 2.400-14.400);
  •          da 3.900 a 23.400 euro per ogni lavoratore irregolare, in caso di impiego da 31 a 60 giorni effettivi (in caso di recidiva 4.800-28.800);
  •          da 7.800 a 46.800 euro per ogni lavoratore irregolare, in caso di impiego oltre 60 giorni effettivi (in caso di recidiva 9.600-57.600)

A chi si applica la maxi-sanzione e quando

La maxi-sanzione si applica adesso a datori di lavoro privati anche non organizzati in forma di impresa; enti pubblici economici; persone fisiche che impieghino personale tramite Libretto famiglia per prestazioni non consentite dall’articolo 54-bis, comma 6, lettera a), del Dl 50/2017.

La maxi-sanzione si evita con la regolarizzazione spontanea del rapporto di lavoro irregolare, accedendo così alla sanzione minima, applicabile se il lavoratore in nero si trovi fino a 4 mesi con contratto a tempo indeterminato (anche part-time) o se si trova impiegato a tempo pieno e determinato per un periodo minimo di tre mesi.

Maggiorazioni per recidiva

La maggiorazione in caso di recidiva può portare la sanzione a raddoppiare (cfr.: legge 145/2018) se il datore di lavoro, nei 3 anni precedenti, era stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per gli stessi atti illeciti.

Tale maggiorazione non si applica se gli illeciti sono stati estinti con i versamenti in misura ridotta (articolo 16 della legge 689/1981).

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